Art. 01) E’ costituita con sede in San Ginesio una Associazione di Pubblica Assistenza denominata: “Associazione Volontari di Soccorso e Pubblica Assistenza San Ginesio onlus”. L’ Associazione ha sede legale in San Ginesio (MC) via Capocastello n. 26.
Art. 2) L’ Associazione Volontari di Soccorso e Pubblica Assistenza è un momento di aggregazione dei cittadini, che attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività.
Per questa ragione i propri principi ispiratori sono, quelli previsti dalla legge 11.08.1991 N. 266 legge quadro sul volontariato.
Art. 03) L’ Associazione è aconfessionale ed apartitica e fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia senza alcun fine di lucro, perseguendo come finalità solo scopi di utilità sociale.
L’ Associazione ha una bandiera bianca, recante nel mezzo lo stemma tondeggiante del Comune di San Ginesio. L’acronimo dell’ Associazione è individuato nella sigla: A.V.S.G..
Art. 04) L’Associazione informa il proprio impegno a scopi ed obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell’affermazione dei valori della solidarietà popolare. Pertanto i suoi fini sono :
- a) aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b) ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c) contribuire all’affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- d) contribuire all’ affermazione dei principi della mutualità;
- e) favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi aderenti;
- f) collaborare, anche attraverso l’esperienza gestionale, alla crescita culturale dei singoli e della collettività;
- g) favorire e/o collaborare a forme partecipative di intervento socio-sanitario, sull’ambiente, sull’handicap e ad altre iniziative dirette comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici;
- h) collaborare con enti pubblici e privati e con altre Associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto.
Art. 05) La sua attività consiste quindi:
- a) nell’ organizzare il soccorso ad ammalati e feriti mediante autoambulanza ed altri mezzi idonei;
- b) nell’ organizzare servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente od in collaborazione con le strutture pubbliche;
- c) nell’ organizzare servizi di trasporto sangue urgente, emoderivati e trasporto organi con le strutture pubbliche;
- d) nel promuovere iniziative di formazione e informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
- e) nell’organizzare iniziative di protezione civile e di tutela dell’ambiente;
- f) nel promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atti a favorire una migliore qualità della vita;
- g) nell’ organizzare la formazione del volontariato in collaborazione con consulenti esterni e personale proprio con le dovute competenze.
Sulla base delle proprie disponibilità organizzative L’ Associazione si impegna anche a:
- a) promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
- b) organizzare forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto a);
- c) promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore, istituendo anche specifici servizi;
- d) organizzare servizi sociali e assistenziali, anche domiciliari,
per il sostegno a cittadini anziani, diversamente abili e comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
- e) organizzare momenti di studio ed iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente Statuto anche mediante pubblicazioni periodiche;
Art.06) L’Associazione fonda le proprie attività sull’impegno personale, spontaneo e gratuito dei propri aderenti. Può assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo, ai sensi e nei limiti fissati dalla Legge dell’11/08/1991 n. 266, esclusivamente per il suo regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare le attività da essa svolte.
Art. 07) Possono essere aderenti della Pubblica Assistenza tutti i cittadini indipendentemente dalla propria età che sottoscrivono la quota associativa nella misura ed entro i termini fissati dall’ Assemblea.
Tutti gli aderenti che hanno superato il diciottesimo (18) anno di età, oltre che gli altri diritti statutari, hanno anche il diritto di votare in assemblea, di eleggere di essere eletti.
Tutti gli aderenti inferiori ai diciotto (18) anni, ma che abbiano compiuto il quattordicesimo (14) anno di età, possono partecipare alla vita associativa, godendo dei diritti statutari, eccettuato quello di votare in assemblea, di eleggere e di essere eletti.
Art. 08) I diritti degli aderenti sono:
- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti da esso derivanti;
- b) eleggere le cariche sociali ed esservi eletti, salvo i limiti di cui al precedente 7
- c) chiedere la convocazione dell’ Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto.
- d) formulare proposte agli organi dirigenti nell’ ambito dei programmi dell’ associazione ed in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti nel presente statuto.
Art. 09) I doveri degli aderenti sono:
- a) rispettare le norme del presente Statuto ed i deliberati degli organi associativi;
- b) non compiere atti che danneggino gli interessi e l’ immagine dell’ Associazione.
Art. 10) Non possono essere aderenti coloro che svolgono in proprio le stesse attività svolte dalla Pubblica Assistenza.
Art. 11) La qualità di aderente si perde:
- a) per morosità;
- b) per decadenza;
- c) per esclusione.
Perdono la qualità di aderente per decadenza coloro che vengono a trovarsi nelle condizioni in cui al precedente art. 10.
Perdono la qualità di aderente per esclusione coloro che, per gravi inadempienze nei confronti del presente Statuto, rendono incompatibile il mantenimento del loro rapporto con l’ Associazione.
Art. 12) L’esercizio finanziario dell’ ”Associazione Volontari di Soccorso e Pubblica Assistenza San Ginesio onlus” comincia il primo Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a)dalle quote sociali;
b)dai corrispettivi per le prestazioni effettuate;
c)da contributi di enti pubblici e privati;
d)da oblazioni e da ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all’ Associazione.
Art. 13) Il patrimonio della Pubblica assistenza è costituito:
- a) da beni mobili e immobili;
- b) da titoli pubblici e privati;
- c) da lasciti, legati e donazioni purché accettate dal Consiglio Direttivo.
Art.14) Gli organi dell‘Associazione sono:
- a) l’Assemblea degli Aderenti;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci Revisori (se nominato);
- f) il Collegio dei Probiviri (se nominato);
Art.15) L‘Assemblea degli aderenti si riunisce di norma una volta all’anno entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio e per gli altri adempimenti di propria competenza.
Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli aderenti regolarmente iscritti da non meno di 3 mesi. Deve essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull’attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo.
Delle riunioni dell’Assemblea deve essere redatto, a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente della stessa, un verbale da trascrivere nell’apposito “libro verbali” dell’Assemblea.
Le riunioni dell’assemblea sono valide in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno un’ora.
Art.16) L’Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone. Risultano approvate quelle deliberazioni approvate dalla maggioranza dei presenti.
Nel caso di modifiche allo Statuto sociale, risultano approvate le proposte che hanno ottenuto la maggioranza dei consensi, purché siano presenti alla riunione la meta più uno degli aventi diritto al voto. Qualora non sussistano le condizioni di cui al comma precedente, sono approvate quelle proposte che ottengono il consenso di almeno i quattro quinti (4/5) dei presenti, qualunque ne sia il numero.
Qualora nel voto a scrutinio segreto, le proposte ottengono la parità dei consensi, queste si intendono respinte.
Nelle elezioni delle cariche sociali, qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, risultano eletti, fino alla concorrenza dei posti disponibili, i più anziani di età anagrafica.
Art.17) L’Assemblea degli aderenti è convocata dal Presidente dell’Associazione con avviso da affiggere nella sede sociale e da divulgare con tutti i mezzi informativi di cui può disporre l’Associazione. L’avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, la data, il luogo e l‘ora della riunione stabiliti per la prima e seconda convocazione, è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.
Partecipano all’Assemblea gli aderenti in regola con il versamento delle quote associative.
Le riunioni dell’Assemblea degli aderenti possono anche divenire pubbliche qualora all’ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale. È tuttavia facoltà del Presidente dell’Assemblea consentire ai non aderenti di prendere la parola.
Art.18) In apertura dei propri lavori, l’Assemblea elegge un Presidente ed un Segretario. Nomina quindi due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, tre scrutatori per le votazioni per scheda.
Art.19) I compiti dell‘Assemblea sono:
- a) approvare il bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre e quello preventivo;
- b) approvare la relazione del Consiglio Direttivo;
- c) approvare e modificare l’ ammontare delle quote associative e determinare il termine ultimo per il loro versamento;
- d) approvare e modificare le linee programmatiche dell’ Associazione;
- e) approvare e modificare i regolamenti (laddove esistenti) di funzionamento dei servizi dell’Associazione uniformandoli alla natura partecipativa della stessa;
- f) approvare e modificare, su proposta dei medesimi, il regolamento (laddove esistente) degli aderenti che svolgono attività volontaria;
- h) approvare le modifiche dello Statuto;
- i) deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione.
La riunione dell’ assemblea per gli adempimenti di propria competenza si svolge entro il 31 marzo di ogni anno.
Art.20) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque a un massimo di nove membri e si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo (1/3) dei suoi componenti; dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente dell’Associazione con avviso da affiggere nella sede sociale e da divulgare con tutti i mezzi informativi di cui può disporre l’Associazione. L’ avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all’ ordine del giorno, l’ ora, la data ed il luogo della riunione.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario e sotto la responsabilità del presidente da trascrivere in apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.
Art. 21) I compiti del Consiglio Direttivo sono:
- a) predisporre le proposte da presentare all’Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente 19;
- b) eseguire i deliberati dell’assemblea;
- c) adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell’Associazione;
- d) stipulare contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- e) aderire ad organizzazioni locali di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
- f) adottare i provvedimenti di cui al precedente 11.
Art.22) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad esse partecipi la metà più uno dei componenti.
Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con il metodo del voto palese, salvo quando si tratti di votazioni riguardanti le singole persone o di elezioni alle cariche sociali.
Per la validità delle deliberazioni valgono le stesse norme stabilite per l’Assemblea degli Aderenti.
Art.23) Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione, dopo l‘elezione da parte dell’Assemblea, elegge, nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento ed un cassiere (se nominato).
Art.24) Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell’Associazione, può nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive.
Il Presidente sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall’Associazione e riscuote, nell’interesse dell’ente, somme da terzi rilasciando liberatoria quietanza. Il Presidente, se autorizzato, può delegare in parte o interamente i propri poteri al Vicepresidente o ad altro componente del Consiglio stesso.
Art. 25) I compiti del cassiere (se nominato) sono stabiliti dal regolamento generale dell’ Associazione (laddove esistente).
Art.26) Il Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato) è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell’ Assemblea, il Collegio dei Revisori dei Conti elegge nel proprio seno il Presidente.
Art.27) Il collegio dei Revisori dei Conti (se nominato), almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell’Associazione. Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all’ Assemblea degli aderenti. Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori dei Conti redige un verbale da trascrivere in apposito libro.
Art.28) Il Collegio dei Probiviri (se nominato) è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Nella prima riunione, dopo la nomina da parte dell’Assemblea, il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno il Presidente.
Art.29) Il Collegio dei Probiviri (se nominato), con giudizio insindacabile, delibera sui ricorsi presentati dagli Aderenti contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente art.11. Delibera altresì sulle controversie fra aderenti e Consiglio Direttivo e tra singoli componenti del Consiglio e il Consiglio stesso. Dalle proprie riunioni il Collegio Dei Probiviri redige un verbale da annotare su apposito libro.
Le decisioni del Collegio Dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell’Associazione ed escludono nelle materie trattate la legittimità del ricorso all’ Autorità giudiziaria ordinaria.
Art.30) Qualora il Consiglio Direttivo per vacanza determinata, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l’ ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.
Nel caso che non disponga di tale graduatoria o che questa sia esaurita, procederà alla cooptazione salvo ratifica da parte dell’ Assemblea alla sua prima riunione. La vacanza comunque determinata dalla metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo comporta la decadenza del medesimo.
Art.31) L’ Aderente sottoposto ai provvedimenti di cui al precedenta art. 11 lettere b) e c) deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive. I provvedimenti di cui all’ art. 11 lettera b) sono esecutivi dal momento della notifica.
Art. 32) Qualora per decisione dell’Assemblea vengano istituite una o più Sezioni, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento che siano informati ai criteri partecipativi di questo Statuto.
Art. 33)I regolamenti associativi determinano le forme di partecipazione consultive alle riunioni del Consiglio Direttivo.
È comunque incompatibile l’appartenenza al Consiglio Direttivo per quanti abbiano rapporti di lavoro o di collaborazione di qualsiasi natura con l’Associazione. Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate.
Art.34) Lo scioglimento dell’ Associazione è deliberato dall’ Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio a favore di istituzioni benefiche nel territorio di residenza dell’ Associazione.
Art.35) Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti da esso derivanti o quanto stabiliscono le leggi dello Stato in materia.
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